Onorevoli Colleghi! - È necessario limitare l'invadenza statale nelle comunicazioni personali. Al proposito è da rilevare che molte riserve sono state sollevate anche da operatori del diritto nei confronti di intercettazioni che hanno riguardato comunicazioni telefoniche di membri del Parlamento.
      Com'è noto, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono attualmente regolate dal capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale. Con la presente iniziativa legislativa si prevede, quindi, che siano resi noti i nomi delle persone oggetto di simili provvedimenti. In tale modo si potranno conoscere i nominativi delle persone le cui comunicazioni sono sottoposte ad intercettazioni, rendendo trasparente un settore di estrema delicatezza, e facendo sì che le intercettazioni siano disposte solo in un rigorosamente limitato numero di casi, quelli, appunto, previsti dal codice di procedura penale.

 

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